IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, ove  si
prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente della Repubblica; 
  Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo
cui,  in  attesa  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il  modello  unico  di
dichiarazione e' adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n.  70  del  1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei  ministri  dispone,
con  proprio  decreto,  gli  aggiornamenti  del  modello   unico   di
dichiarazione; 
  Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art.  6,  comma  1,  della  citata  legge  n.  70  del  1994,  ha,  a
riferimento, gli «obblighi di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla
presente legge»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»,  che  contiene,  tra   l'altro,   la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,
gestione,  conservazione   e   trasmissione,   nonche'   alle   firme
elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto in particolare, il Titolo II  della  Parte  IV,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  di  attuazione  della  direttiva
94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; 
  Visto l'art. 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006  ed
in  particolare  i  commi  3,  4  e  5,   relativi   all'obbligo   di
comunicazione delle quantita' e delle caratteristiche qualitative dei
rifiuti per i soggetti ivi indicati, con le modalita' previste  dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
  Considerato che il Sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) non ha ancora raggiunto la piena operativita' e  che
le modifiche all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, apportate dal decreto  legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,
entreranno successivamente in  vigore,  al  completamento  del  detto
Sistema; 
  Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo n.  152  del  2006,
che  prevede  altresi'  l'obbligo  di  comunicazione  da  parte   del
Consorzio nazionale imballaggi - CONAI,  con  le  modalita'  previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale  e  per  tipo  di  imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per  ciascun  materiale,  la  quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio  riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188,   di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  che  reca
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee)»; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  333/2011  recante   i   criteri   che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati  rifiuti,  ai  sensi  della  direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  1179/2012  recante  i   criteri   che
determinano quando i rottami di vetro cessano di  essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  715/2013  recante   i   criteri   che
determinano quando i rottami di rame cessano  di  essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la decisione n. 738/2000/CE concernente un  questionario  per
le relazioni  degli  Stati  membri  sull'attuazione  della  direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 
  Vista la decisione n. 753/2001/CE relativa al questionario che  gli
Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni  sull'attuazione
della direttiva 2000/53/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista  la  decisione  n.  270/2005/CE  che  stabilisce  le  tabelle
relative al sistema di basi dati ai sensi  della  direttiva  94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  i  rifiuti
di imballaggio; 
  Vista la decisione n. 293/2005/CE che istituisce  le  modalita'  di
controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e  di
reimpiego/riciclaggio  fissati   nella   direttiva   2000/53/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione n. 369/2005/CE che stabilisce le  modalita'  per
sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e
definisce i formati per la  presentazione  dei  dati  ai  fini  della
direttiva 2002/96/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ora abrogata e
sostituita dalla direttiva 2012/19/CE; 
  Vista la decisione n. 851/2009/CE che istituisce un questionario ai
fini dell'attivita' di rendicontazione degli Stati membri  in  merito
all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di  pile  e
accumulatori; 
  Vista la decisione n. 753/2011/CE che istituisce regole e modalita'
di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art.
11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la decisione  n.  795/2012/UE  che  stabilisce  il  tipo,  il
formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono
trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione  della  direttiva
2010/75/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alle
emissioni industriali; 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito in legge 30 ottobre 2013, n.  125,  recante  «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni», che introduce  modifiche  al  Sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
in legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica il contenimento dei costi dell'elettricita',
il rilancio e lo sviluppo delle imprese»; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita   economica   nel
Mezzogiorno»,  che  introduce  disposizioni   di   attuazione   della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29 aprile 2015, che modifica la  direttiva  94/62/CE  concernente  la
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
dicembre  2014,  recante   «Approvazione   del   modello   unico   di
dichiarazione ambientale per l'anno 2015»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre  2015,  recante   «Approvazione   del   modello   unico   di
dichiarazione ambientale per l'anno 2016», che conferma il precedente
modello; 
  Considerata la necessita' di adottare, per l'anno  2018,  un  nuovo
modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di  quello
vigente, cosi' da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte
le categorie di operatori, in attuazione della piu' recente normativa
europea; 
  Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione
ambientale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della
salute, il  Ministero  dell'interno,  nonche'  Unioncamere  -  Unione
italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri  del  17  dicembre  2014,  confermato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  dicembre  2015,
e' sostituito dal modello e dalle  istruzioni  allegati  al  presente
decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile  di  ogni  anno,  data
prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno
precedente e sino alla piena entrata in operativita' del  Sistema  di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI). 
  3.  L'accesso  alle  informazioni  e'  disciplinato   dal   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
    Roma, 28 dicembre 2017 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                          La Sottosegretaria di Stato 
                                                     Boschi